Art. 9.
(Sperimentazioni e passaggi).

      1. Le unità operative perseguono, per il tramite del processo sperimentale, l'adeguamento delle finalità del sistema educativo e degli obiettivi di apprendimento e dei contenuti di insegnamento alle richieste di istruzione e di formazione emergenti dalla società e dalle professioni.

 

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      2. Tra il sottosistema dell'istruzione liceale e il sottosistema della formazione tecnico-professionale sono previsti passaggi, uscite e rientri, dall'uno all'altro e viceversa, attuati secondo criteri e procedure in grado di appurarne la compatibilità, l'utilità e la regolarità. Tali operazioni si effettuano tra equivalenti piani di istruzione e di formazione e previa frequenza di corsi integrativi con eventuale accertamento di idoneità.